REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002 "NORME
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO".
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1.
La presente legge detta norme volte ad assicurare
lattuazione del diritto allo studio, attraverso
la più efficiente ed efficace organizzazione
ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive
e individuali.
ARTICOLO 2 (Finalità)
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che limitano la
partecipazione dei cittadini al sistema scolastico
e formativo, il pieno sviluppo della persona e
linserimento nella società e nel
lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione
del sistema scolastico e formativo, la Regione
promuove ed incentiva anche con risorse economiche,
gli interventi dei Comuni, singoli od associati,
volti a favorire laccesso alla scuola materna,
a garantire l'attuazione del diritto allo studio
nella scuola dellobbligo e ad assicurare
la prosecuzione degli studi o la frequenza di
percorsi formativi agli studenti privi di mezzi,
agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni
in situazione di marginalità o comunque
svantaggiati.
2. Per il raggiungimento delle finalità
di cui al comma 1 e in particolare per lattuazione
degli interventi in funzione della
qualificazione del sistema scolastico e formativo,
i Comuni singoli od associati, curano lintegrazione
dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici
e in collegamento con le organizzazioni culturali,
sociali ed economiche presenti nel territorio.
ARTICOLO 3 (Destinatari)
1. Gli interventi della presente legge sono destinati
a coloro che frequentano:
a) scuole del sistema nazionale di istruzione;
b) corsi di formazione professionale, di base
e superiore, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della legislazione
vigente;
c) corsi per adulti che comportano il conseguimento
di titoli di studio o di certificazione di competenze.
ARTICOLO 4 (Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione concorre alla realizzazione delle
finalità di cui allarticolo 2 attraverso:
a) lemanazione di criteri e di indirizzi
programmatici;
b) la promozione di iniziative per la realizzazione
e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche
intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari
per il conseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge;
c) la promozione di iniziative per la realizzazione,
anche tramite progetti pilota, di attività
specifiche volte a raggiungere
obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche
emergenti;
d) la promozione, il sostegno, il coordinamento
e la partecipazione a progetti di sperimentazione
e di integrazione didattica in ambito internazionale
con particolare riferimento allUnione Europea
per leducazione alla cittadinanza europea.
e) la promozione, il sostegno, il coordinamento
e la partecipazione a progetti generali a carattere
regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti
le scuole e la realtà territoriale, favorendo
ogni forma associativa per la più efficace
realizzazione dei progetti stessi;
f) lindividuazione di criteri per la qualificazione
delle sedi e strutture scolastiche, in funzione
di una fruizione polivalente o polifunzionale
sia delle attività didattiche che sociali.
ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti di Province e Comuni)
1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento
delle finalità di cui allarticolo
2, nel rispetto dellarticolo 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano
le seguenti funzioni, realizzando:
a) interventi volti a facilitare laccesso
e la frequenza delle attività scolastiche
e formative, quali:
1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti
in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni
di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo
accompagnamento, laddove necessario;
3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta
tramite convenzioni, garantendone la qualità
anche ai fini di una corretta educazione alimentare.
Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione
in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono
costituire e regolamentare un organismo di gestione,
di concerto con gli organi collegiali delle scuole
interessate;
4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo, ai sensi dellarticolo 156, comma
1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dellarticolo
27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei
relativi provvedimenti attuativi;
5. erogazione di borse di studio, ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62;
6. assunzione totale o parziale delle rette per
il servizio di convitto o semiconvitto a favore
di studenti in condizioni disagiate che frequentino
istituzioni scolastiche distanti dalla propria
abitazione;
b) interventi volti a favorire lintegrazione
e la socializzazione, nelle strutture scolastiche
e formative, dei minori disadattati o in difficoltà
di sviluppo o apprendimento;
c) interventi volti a favorire lintegrazione
e a facilitare il processo di apprendimento degli
alunni stranieri;
d) interventi volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico e formativo e a migliorare
i livelli di qualità dellofferta
formativa ed educativa, con particolare riferimento
a:
1. facilitazione per lutilizzo a fini didattico-educativi
delle strutture culturali, sportive e scientifiche
presenti sul territorio;
2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione
in ambito didattico ed educativo, anche attraverso
la messa a disposizione di supporti didattici
e strumentali;
3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo
tra le scuole e gli enti locali per il miglioramento
e la qualificazione
dellaccoglienza degli alunni al di fuori
dellorario scolastico;
e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione
della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno
didattiche, culturali ed organizzative, nonché
la partecipazione negli organismi collegiali della
scuola;
f) interventi volti ad accrescere la qualità
dellofferta educativa nelle scuole dellinfanzia
del sistema nazionale di istruzione, compresi
i progetti di qualificazione e aggiornamento del
personale, anche in riferimento al raccordo con
i servizi di asilo nido e collaterali, nonché
con la scuola dellobbligo;
g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica;
h) iniziative volte a favorire il raccordo tra
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro,
al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza
con la programmazione regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a),
numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza
dellalunno, fatti salvi accordi diversi
fra gli enti locali territoriali interessati.
ARTICOLO 6 (Integrazione di soggetti in situazione
di handicap)
1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono,
nellambito delle rispettive competenze e
in conformità alle leggi 5 febbraio 1992,
n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti
attuativi, interventi diretti a garantire il diritto
alleducazione, allistruzione e allintegrazione
nel sistema scolastico e formativo di soggetti
in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli
al loro percorso educativo e formativo.
2. Per lattuazione degli interventi vengono
adottati accordi di programma fra enti locali
territoriali, istituzioni scolastiche e
aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività gestite sul territorio
da soggetti pubblici e privati.
3. Nellambito degli accordi di programma,
in particolare:
a) i Comuni, singoli o associati e le Province,
in relazione alle rispettive competenze, provvedono,
nei limiti delle proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo
individualizzato predisposto con lamministrazione
scolastica e le
aziende sanitarie locali, agli interventi diretti
ad assicurare laccesso e la frequenza al
sistema scolastico e formativo,
attraverso la fornitura di servizi di trasporto
speciale, di materiale didattico e strumentale,
nonché di servizi di assistenza
specialistica volti a favorire e sviluppare lautonomia
e la capacità di comunicazione;
b) le aziende sanitarie locali provvedono alla
certificazione, partecipano alla definizione del
piano educativo-formativo
individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie
al suo aggiornamento, assicurando altresì
le attività di consulenza e di supporto
richieste dal personale docente, educativo e socio
- assistenziale impegnato nel processo di integrazione;
c) la scuola provvede a formulare programmi operativi
formativi ed a gestire il piano educativo-formativo
individualizzato assicurando altresì larmonizzazione
dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli
e delle competenze demandate a ciascun soggetto
istituzionale.
ARTICOLO 7 (Piano triennale)
1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dellart.
5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
tenuto conto delle indicazioni degli organismi
collegiali scolastici, il piano triennale per
il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio
regionale, per l'approvazione.
2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi
dellarticolo 4, determina gli obiettivi
generali da conseguire, le priorità,
definisce i progetti di interesse regionale, unitamente
ai relativi piani finanziari.
3. Il piano triennale stabilisce i criteri per
la selezione dei progetti particolarmente significativi,
coinvolgenti le scuole e la
realtà territoriale, di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), le modalità per
la loro presentazione e verifica.
4. Il piano triennale contiene in particolare:
a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni
ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;
b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione
per il perseguimento degli obiettivi programmati;
c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali
la Giunta regionale adotta il programma annuale
di cui all'articolo 8.
5. Il piano triennale resta in vigore fino alla
approvazione del successivo.
ARTICOLO 8 (Programma annuale)
1. La Giunta regionale, in applicazione degli
indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale,
entro il 30 luglio di ogni
anno, adotta il programma annuale di interventi
finanziari relativi all'anno scolastico successivo.
2. Il programma annuale stabilisce, in particolare,
lentità delle risorse regionali da
assegnare:
a) per lattuazione di servizi a sostegno
della frequenza scolastica, di cui allarticolo
5, comma 1, lettera a);
b) per la realizzazione dei progetti di cui allarticolo
4, comma 1, lettere b), c), d), e).
ARTICOLO 9 (Contribuzione degli utenti agli oneri
dei servizi. Esoneri)
1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi
di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo
fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce
di reddito cui rapportare tale partecipazione.
2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti
la scuola del sistema nazionale di istruzione
che versano in condizioni di particolare disagio
economico.
ARTICOLO 10 (Assistenza socio-sanitaria)
1. I Comuni definiscono, in collaborazione con
gli organi collegiali della scuola, gli interventi
di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica
e di assistenza ai minori disabili psico-fisici,
in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente
o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto
disposto dalle leggi in materia di sanità
e assistenza.
2. Le modalità di attuazione del servizio
di cui al comma 1 sono
regolate da appositi protocolli dintesa.
ARTICOLO 11 (Abrogazione)
1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77
è abrogata.
ARTICOLO 12 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono portati a
compimento ai sensi della legge abrogata dallart.
11, comma 1.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore
della presente legge il Consiglio regionale approva
il primo piano triennale per il diritto allo studio.
3. Entro tre mesi dallapprovazione del piano
di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il
programma annuale per lanno scolastico successivo.
4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione
del piano di cui al comma 2, approva, per lanno
2003, un piano di interventi con i criteri e le
procedure deliberate per il piano del diritto
allo studio 2002.
ARTICOLO 13 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti
dalla legge si fa fronte per lanno 2002
con le risorse disponibili previste per la
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella
unità previsionale di base 10.1.001 denominata
Interventi per il diritto allo studio nellambito
dellistruzione prescolastica, primaria e
secondaria.
2. Per gli anni 2003 e successivi lentità
della spesa è determinata annualmente con
la legge finanziaria regionale, ai sensi dellart.
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale
di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente
legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di cui ai precedenti commi, sia in termini di
competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria. |