Letteralmente traducibile con “Casa di Campagna”, per Country House si intende un tipo di ospitalità turistica che può svolgersi in fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative. Caratteristiche principali sono l’ospitalità in ambiente rurale, la valorizzazione delle eccellenze del territorio, della sua identità, della sua unicità e del carattere schietto della gente che vi abita; il coinvolgimento nell’atmosfera agreste ricca di suoni, profumi e sapori. Oltre al relax e al “bel paesaggio” che l’ospite potrà trovare nella country house, il valore aggiunto sarà fornito dall’insieme delle attività culturali, ricreative, di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità che completeranno e qualificheranno l’offerta, insieme alla scoperta di tutte quelle tipicità che caratterizzano il territorio e che spesso vengono prodotte o lavorate dall’azienda stessa. L’organizzazione di attività culturali e ricreative sta incontrando infatti un ampio favore, perché realizza un più stretto rapporto con l’ambiente e la tradizione del luogo, offrendo occasioni concrete per rilanciare attività artigianali per lo più destinate a scomparire e in generale per realizzare una rivitalizzazione complessiva nel tessuto sociale delle comunità rurali. Tali attività sono particolarmente importanti per le aziende poste inlocalità rurali turisticamente sconosciute (e con conseguente scarsa dotazione di servizi ricreativi collettivi), dove riescono ad attrarre flussi di presenze altrimenti non raggiungibili con la sola organizzazione di alloggio e ristorazione.
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Da questo tipo di struttura ricettiva gli ospiti si attendono:

• accoglienza e qualità di rapporto, strutture calde, familiari, assolutamente diverse da quelle
che caratterizzano il tradizionale comparto alberghiero.

• cibi genuini e piatti tipici che lo liberino, sia pure temporaneamente, dalla omologazione e
dalla standardizzazione dei sapori dei cibi industriali e plastificati.

• pace e relax che lo sollevino dallo stress della vita urbana.

• rapporto con una natura salvaguardata o incontaminata, anche attraverso l’esperienza e il
contatto personale con il mondo rurale e i ritmi di vita di un’azienda.

• esplorazione e conoscenza di territori poco conosciuti e meno turistici, di cui ricostruire
un’identità attraverso la partecipazione a momenti culturali e collettivi di quell’area.

Al fine di soddisfare tali aspettative, bisognerà curare ogni aspetto dell’ospitalità, ponendo l’attenzione a tutti quei dettagli che possano dare piena soddisfazione ai clienti, suscitando in loro un positivo ricordo che sia alla base di un proficuo passaparola. L’esigenza di redigere gli standard di qualità per le attività ricettive extra-alberghiere, in questo caso particolare per le Country House, nasce dalla consapevolezza della necessità e dall’urgenza di attivare dei percorsi di costruzione della qualità, capaci di affrontare le nuove problematiche del turismo. Tutti gli esperti del settore infatti, ritengono che la qualità nel turismo sia divenuta ormai una scelta obbligata a causa dei mutati atteggiamenti del turista, sempre più informato, attento ed esigente, ma anche e soprattutto per la concorrenza moltiplicatasi in maniera vertiginosa in questi ultimi anni.

La qualità rappresenta senz’altro un valore aggiunto del proprio prodotto rispetto a quelli della concorrenza, capace di veicolare dei vantaggi non solo mmediatamente riconoscibili ed apprezzabili dal cliente, ma anche, a medio termine, dall’operatore stesso. I vantaggi della qualità infatti possono essere sono molti: prima di tutto essa può rappresentare un importante strumento di marketing e promozione della propria immagine, proprio perché capace di fidelizzare la clientela ed attivare un circolo virtuoso di passaparola con la conseguente riduzione dei costi della promozione; in secondo luogo competitività e miglioramento della propria posizione sul mercato innescano una migliore redditività degli investimenti, tanto più se per qualità si intende anche l’ottimizzazione dei costi di produzione e di erogazione dei servizi.

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (World Tourism Organization), qualità nel turismo significa “soddisfare tutte le legittime attese e richieste del cliente ad un prezzo accettabile, assicurando la corrispondenza delle diverse componenti che fanno riferimento alla qualità, quali la sicurezza, l’igiene, l’accessibilità ai servizi turistici, l’armonia con l’ambiente umano e natura.” La redazione degli standard di qualità per l’ospitalità e l’accoglienza nelle Country House nasce da un lavoro di ricerca piuttosto ampio ed articolato. La base sulla quale si è iniziato a costruire un percorso di qualità è stata quella dei requisiti minimi previsti dalle legislazioni regionali.

DIFFERENZE TRA COUNTRY HOUSES E AGRITURISMI

Agriturismo e country house sono termini entrati nel linguaggio comune da qualche tempo, anche se molti di noi si saranno chiesti quali siano le differenze tra queste tipologie di accoglienza. Per dare una risposta sintetica ed efficace partiamo dal concetto di agriturismo, che è una parola tutta italiana, intraducibile all’estero. Non solo ma anche il significato di tale tipologia è un’esclusiva del Belpaese, dal momento che in tutti gli altri paesi la definizione di turismo rurale comprende tutto ciò che è riconducibile al turismo in campagna. In Italia la differenza tra country house e agriturismo è sostanziale, ovviamente dal punto di vista della gestione. L’agriturismo può essere esercitato soltanto nell’ambito di un’azienda agricola, può ospitare nelle proprie stanze non più di 35 persone e non più di 70 nella ristorazione. Il limite della ricettività viene innalzato a 50 nel caso di aziende poste all’interno di aree svantaggiate o aree protette, tipo parchi e riserve naturalistiche. Nella ristorazione il limite è innalzato a 90 persone se per il menù viene utilizzato almeno il 50% delle materie prime prodotte all’interno dell’azienda. Nei restanti casi la percentuale minima è del 35%, che scende al 25% nel caso di aree protette e zone svantaggiate. Il 20% dei prodotti utilizzati può provenire dalla grande distribuzione, mentre il resto dei prodotti deve essere acquistato necessariamente da aziende agricole regionali. Interessante e rigida è la normativa per vino, olio e miele che deve essere prodotto al 100% dal territorio regionale. Dal punto di vista fiscale l’agriturismo segue la normativa dell’azienda agricola e il proprietario ha la possibilità di scegliere tra regime ordinario o forfettario. La country houses ha meno vincoli ed è un’azienda turistica, commerciale, a tutti gli effetti. Non ci sono limiti nella ricettività e l’unico limite nella ristorazione, come previsto dalla Legge Regionale n, 3/2002, è l’utilizzo di almeno il 70% di prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende agricole dalla regione, con preferenza per le DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali e dei prodotti biologici.
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LE LEGGI
Numerose sono le norme legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i diversi aspetti del turismo, emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.

LEGGE PER LA REGIONE UMBRIA - 16 Febbraio 2010, n. 15

LEGGE PER LA REGIONE UMBRIA - Strutture ricettive
Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10
"Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo", pubblicato sul BUR Parti I-II (serie generale) n. 36 del 14 agosto 2007.
Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11
"Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche", pubblicato sul BUR Parti I-II (serie generale) n. 36 del 14 agosto 2007

Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12
"Disciplina dell'Organizzazione professionale di congressi", pubblicato sul BUR Parti I-II (serie generale) n. 36 del 14 agosto 2007

Regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2
"Disciplina delle Associazioni turistiche Pro-Loco"

Regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21
"Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche", come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/1996

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