DETERMINAZIONE
DEI REQUISITI TECNICI SULLE CASE DI CURA PRIVATE -
DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977
IL
MINISTRO PER LA SANITA'
Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1969, n.132,
concernente la determinazione dei requisiti sulle
case di cura private; Visto l'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4,
che riserva allo Stato la normativa tecnica relativa
alle case di cura private;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione II,
8 marzo 1977, n. 1707/75; Ritenuto di approvare le
norme relative alla determinazione dei requisiti tecnici
sulle case di cura private;
Decreta:
1. E' approvato l'allegato provvedimento, relativo
alla determinazione dei requisiti tecnici sulle case
di cura private, composto di quarantaquattro articoli.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà
in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
¶Determinazione dei requisiti sulle case di cura
private, ai sensi dell'art. 51 della L. 12 febbraio
1968, n. 132 e dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4
Capitolo
I - Generalità
Art.1.
- Definizione.
Agli effetti delle presenti norme sono case di cura
private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati,
persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero
di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici,
curativi o riabilitativi.
Art.2.
- Autorizzazione all'apertura.
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private
ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime
viene rilasciata dai competenti organi regionali,
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità
di cui all'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e nel rispetto delle norme stabilite dal presente
decreto. In caso di inadempienze alle disposizioni
di legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione,
i competenti organi regionali possono diffidare il
titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un
congruo termine tassativo. Trascorso detto termine
viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino
a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato
il provvedimento. Nel caso di reiterate infrazioni
gli organi regionali possono revocare l'autorizzazione
all'apertura.
Art.3.
- Tipologia delle case di cura.
Le case di cura si distinguono in:
a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina
generale, alla chirurgia generale ed a specialità
mediche e chirurgiche);
b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di
forme morbose pertinenti alla medicina generale ed
a specialità mediche);
c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati
di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale
ed a specialità chirurgiche);
d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti a due o più
specialità, tutte rientranti nell'ambito della
medicina generale oppure della chirurgia generale);
e) case di cura monospecialistiche (che ricoverano
ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità,
medica o chirurgica);
f) case di cura ad indirizzo particolare (neuropsichiatriche,
sanatoriali, preventoriali, per la riabilitazione
funzionale, etc).
Le norme stabilite dal presente decreto si applicano
a tutte le case di cura private salvo quanto previsto
specificamente da singoli articoli per determinati
tipi di esse. La capacità ricettiva minima
delle case di cura private è fissata come segue:
per le case di cura medico-chirurgiche generali: 150
posti-letto; per le altre case di cura: 50 posti-letto.
Capitolo
II - Norme costruttive
Art.4.
- Progettazione.
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento e
la trasformazione di case di cura private, redatto
da un ingegnere o architetto, deve essere approvato
dai competenti organi regionali, fatta salva l'osservanza
delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato
dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi
orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici
e strutturali esecutivi. Il progetto deve, inoltre,
essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria,
redatta dal progettista e da un medico esperto in
igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente
specificato quanto segue:
a)
la località prescelta, l'area disponibile,
i criteri di scelta dell'area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell'area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura
privata è destinata;
d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri
di distribuzione e di destinazione dei locali e le
loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle
singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.
Art.5.
- Area.
La scelta dell'area deve avvenire nel rispetto delle
norme urbanistiche emanate dalle competenti autorità.
La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre,
esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità
moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale.
La superficie totale dell'area, fatte salve le prescrizioni
per alcuni tipi di case di cura di cui agli articoli
35, 36, 37 del presente decreto, non deve essere inferiore
a 100 metri quadrati per posto-letto. La superficie
coperta del piano terreno non deve essere superiore
ad un quinto dell'area totale. Almeno 15 metri quadrati
per posto-letto devono essere destinati a parco e
giardino, e comunque devono essere previste aree riservate
al parcheggio delle autovetture in misura non inferiore
a 1 metro quadrato ogni 15 metri cubi costruiti fuori
terra.
Art.6.
- Approvvigionamento idrico.
La dotazione idrica delle case di cura non deve essere
inferiore a 300 litri di acqua potabile al giorno
per posto-letto; da tale dotazione è escluso
il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze
umane (impianto di riscaldamento, giardinaggio etc.).
La casa di cura deve essere dotata di una riserva
di acqua potabile non inferiore a 500 litri per posto-letto,
realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato
un sufficiente ricambio giornaliero.
Art
. 7. - Smaltimento dei rifiuti solidi.
Il direttore sanitario provvede a che i rifiuti solidi
che costituiscono pericolo d'infezione (bende, piccoli
pezzi anatomici, etc.) siano inceneriti nell'ambito
della casa di cura. I rifiuti solidi che non costituiscono
pericolo di infezione sono smaltiti a cura del competente
servizio comunale. La raccolta dei rifiuti deve essere
effettuata a mezzo di contenitori a perdere. Per quanto
riguarda le caratteristiche dei camini, ed in genere
dei forni di incenerimento, gli impianti devono essere
conformi alle prescrizioni della legge 13 luglio 1966,
n. 615 e del suo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1970, n. 1391.
Art.8.
- Smaltimento dei rifiuti liquidi.
I liquami devono essere convogliati in una fognatura
razionale che può essere collegata con la fognatura
cittadina. In difetto di questa, o quando essa non
dia garanzia per un appropriato smaltimento, i liquami
devono essere convogliati in apposito impianto di
depurazione biologica, approvato dalla competente
autorità sanitaria, la quale, può disporre
che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti
di disinfenzione prima di essere immessi nella rete
urbana o in un corso d'acqua.
Art.9.
- Smaltimento dei rifiuti radioattivi.
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono
essere preventivamente approvati dai competenti organi
regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, ed in conformità
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
Art.10.
- Caratteristiche costruttive e requisiti delle camere
di degenza .
Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei fabbricati
devono essere conformi alle norme stabilite dagli
strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In
tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno
dei ricoverati deve essere assicumta l'illuminazione
naturale, mediante finestre apribili all'esterno,
e una adeguata aerazione. Negli edifici a più
di un piano devono essere previsti elevatori in numero
adeguato ai flussi di traffico e comunque separati
per lettighe ed ammalati, per personale e visitatori,
per materiale pulito e vitto, per materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei ricoverati devono
essere larghi almeno m. 2,30; quelli destinati ad
altri servizi almeno m. 2. Devono essere previste
scale a tenuta di fumo per la evacuazione rapida dei
malati e del personale. Tali scale devono essere raggiungibili
da qualunque settore della casa di cura in caso di
emergenza. In tutte le scale le alzate non devono
essere superiori a cm. 16 con pedate in relazione;
le rampe devono essere rettilinee e i pianerottoli
rettangolari, di larghezza non inferiore a m. 1,60,
per consentire il transito con barelle. Le camere
di degenza devono essere munite di dispositivi atti
a consentire l'oscuramento. Devono essere adottati
provvedimenti adeguati per la protezione acustica
dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno
e dal funzionamento degli impianti tecnologici. Le
pareti di tutti i locali devono essere rivestite di
materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione
e all'azione meccanica. Salvo quanto previsto nel
successivo art. 33 per le unità di pediatria,
nelle camere di degenza la superficie del pavimento
non deve essere inferiore a 7 metri quadrati per letto
nelle camere a più letti e a 12 metri quadrati
nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza
non devono comunque essere collocati più di
4 letti. I locali del piano seminterrato e del piano
rialzato devono avere un'altezza minima di m. 3,20.
Le camere di degenza non possono essere ubicate nel
piano seminterrato e, per i piani superiori a quello
rialzato, devono avere un'altezza minima di m. 2,70.
La superficie complessiva delle finestre delle camere
di degenza deve essere non inferiore ad 1/8 della
superficie del pavimento, con un minimo utile di 2
metri quadrati.
Art.11.
- Condizioni microclimatiche.
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti
ad assicurare idonee condizioni microclimatiche. Devono
osservarsi i seguenti limiti dei fattori microclimatici:
nelle sale di degenza e di soggiorno temperatura dell'aria
non inferiore a 20° C con numero di ricambi d'aria
non inferiore a 2 all'ora; nelle sale di visita e
di medicazione temperatura dell'aria non inferiore
a 22° C, con un numero minimo di ricambi di aria
di 3 all'ora; nei locali di servizio (servizi igienici,
cucinette etc.) temperatura dell'aria tra 17°
e 19° C con un numero minimo di ricambi d'aria
di 4 all'ora. Nei settori destinati a specifiche attività
terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale
di degenza degli immaturi, rianimazione, terapie intensive,
etc.) è prescritta l'adozione di impianti di
condizionamento senza ricircolazione dell'aria. I
valori della temperatura, dell'umidità relativa,
del numero dei ricambi orari, devono essere determinati
in funzione delle esigenze specifiche del servizio
a cui l'impianto è destinato. Devono essere
esclusi dal riscaldamento i locali di deposito dei
medicinali, del materiale sporco e dei rifiuti.
Art.12.
- Impianti elettrici.
La casa di cura deve essere dotata di dispositivi
ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire,
in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
esterna, l'automatica ed immediata disponibilità
di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno
il funzionamento delle attrezzature e servizi che
non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo
tempo (tra cui complessi operatori, sale da parto,
rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi,
emoteca) nonché un minimo di illuminazione
negli altri ambienti. In ogni camera di degenza devono
essere predisposte la opportuna illuminazione generale
notturna e per singolo postoletto. Accanto ad ogni
letto devono trovarsi una presa di corrente ed un
dispositivo acustico-luminoso per la chiamata del
personale.
Art.13.
- Impianto idrico-sanitario.
Ai fini delle presenti norme s'intende per servizio
igienico il complesso costituito da un lavabo, un
bidet, una tazza, con apparecchi igienici di tipo
«clinico» ed una doccia.Ogni casa di cura
deve essere dotata di almeno un servizio igienico
ogni 4 posti-letto e di una vasca da bagno ogni 30
posti-letto. Vanno inoltre previsti adeguati servizi
per il personale. Quando il servizio igienico comunichi
direttamente con il corridoio, deve prevedersi un
antilatrina munita di lavabo. Più latrine possono
avere in comune una sola antilatrina munita di un
adeguato numero di lavabi. Di norma le latrine debbono
essere naturalmente aerate ed illuminate, è
consentito l'uso di latrine aerate ed illuminate artificialmente
a condizione che ciascuna di esse sia provvista di
una autonoma canna di aspirazione forzata. Ogni apparecchio
destinato alla pulizia personale deve essere munito
di gruppo miscelatore di acqua calda e fredda. Tutti
i locali devono essere muniti di chiusino idraulico
a pavimento per lo smaltimento delle acque di lavaggio.
Devono essere previste reti di ventilazione primaria
e secondaria delle colonne di scarico.
Art.14.
- Impianti di distribuzione dei gas medicali.
Nelle case di cura che ricoverano ammalati di pertinenza
chirurgica e comunque in quelle con oltre 150 posti-letto
la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata
con impianto centralizzato e le relative tubazioni
devono essere ubicate in apposite e distinte sedi,
facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti
atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze
con altre reti. La centrale di distribuzione deve
essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo
riscaldamento e le accidentali manomissioni. Il deposito
dei gas medicali e dei contenitori di ossigeno liquido
deve avvenire in vano apposito e protetto e deve soddisfare
tutte le prescrizioni di legge.
Art.15.
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Per l'impiego di apparecchi e di sostanze che possono
generare radiazioni ionizzanti, si devono adottare
i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione
sanitaria dei degenti e del personale. Si osservano
le prescrizioni di legge con particolare riguardo
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185.
Capitolo
III - Requisiti di carattere tecnico-sanitario
Art.16.
- Requisiti generali.
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle
esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera,
deve constare di uno o più edifici ad uso esclusivo.
Devono sussistere almeno i seguenti locali e servizi:
a) servizio accettazione;
b) camere di degenza distinte a seconda della natura
delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme diffusive;
e) servizio di radiodiagnostica;
f) laboratorio di analisi;
g) emoteca, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n.
592, e del relativo regolamento di attuazione, con
particolare riguardo agli articoli dal 38 al 43;
h) servizio di lavanderia e disinfezione, d'incenerimento
rifiuti solidi, cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria;
i) servizio mortuario;
l) servizio di assistenza religiosa;
m) attrezzatura tecnica ed impianti tecnologici idonei
in relazione all'attività esercitata;
n) locali per la direzione sanitaria e per quella
amministrativa;
o) stanza con servizi igienici per il medico di guardia,
ed eventualmente per l'ostetrica di guardia.
Art.17.
- Servizi della casa di cura.
I servizi della casa di cura privata si distinguono
in:
1)
direzione sanitaria;
2) servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) servizi amministrativi e generali.
Art.18.
- Direzione sanitaria.
cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento
e sul funzionamento della casa di cura, proponendone
le eventuali variazioni; controlla la regolare tenuta
e l'aggiornamento di apposito registro, contenente
i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali
del personale addetto ai servizi sanitari; trasmette
annualmente all'Ufficio del medico provinciale un
elenco del personale addetto ai servizi sanitari in
servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato
di cui all'art. 28 e comunica le successive variazioni;
vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro
dei parti e degli aborti, del registro degli interventi
chirurgici e dell'archivio clinico; cura la tempestiva
trasmissione all'I.S.T.A.T. e all'autorità
sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi,
l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del
personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo
addetto ai servizi sanitari; controlla che l'assistenza
agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;
vigila sul comportamento del personale addetto ai
servizi sanitari proponendo, se del caso all'amministrazione
i provvedimenti disciplinari; propone all'amministrazione,
d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto
di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed
esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni
edilizie delle case di cura;
rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche
ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante
i malati assistiti nella casa di cura; vigila sul
funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza
delle apparecchiature tecniche, degli impianti di
sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria,
della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli
aspetti igienico-sanitari; controlla la regolare tenuta
del registro di carico e scarico degli stupefacenti,
ai sensi di legge; vigila sulla scorta dei medicinali
e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari
e sulle altre provviste necessarie per il corretto
funzionamento della casa di cura; stabilisce, oltre
ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica
ed infermieristica. La direzione sanitaria deve comprendere
locali e servizi adeguati all'espletamento delle attività
ad essa connesse.
Art.20.
- Servizi di diagnosi e cura.
Ogni casa di cura deve disporre dei seguenti servizi
di diagnosi e cura:
a) Accettazione:
consiste di locali per la prima visita e la registrazione,
e per la eventuale temporanea osservazione dei malati.
Deve essere direttamente accessibile all'esterno anche
da parte di barellati e deve essere collegata con
il pronto soccorso, eventualmente esistente in rapporto
al disposto del successivo art. 21. Le regioni, nell'ambito
delle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto
1974, n. 386, possono chiedere l'istituzione presso
le case di cura private di un servizio ambulatoriale.
Esso deve essere costituito da separati locali per
la visita, per i medici, per il lavoro del personale
di assistenza, per l'attesa, e disporre di servizi
igienici. Vanno evitate barriere architettoniche per
l'accesso all'accettazione, al pronto soccorso ed
al servizio ambulatoriale.
b)
Servizio di diagnostica radiologica:
deve consistere di almeno 2 sale d'accertamento diagnostico
radiografico adiacenti ai locali eventualmente occorrenti
per lo sviluppo per materiale sensibile e per la preparazione
dei mezzi di contrasto. Debbono essere disponibili
appositi locali per la lettura e la ripartizione dei
radiogrammi, l'archivio, il deposito di materiale,
il personale, nonché per l'attesa ed i servizi
igienici. Il servizio deve essere facilmente accessibile
agli ammalati sia interni che esterni. Analoghi criteri
vanno seguiti nell'organizzazione di un eventuale
servizio di terapie fisiche.
c)
Attrezzature:
devono essere disponibili attrezzature per le indagini
più comuni di fisiopatologia cardiovascolare
e respiratoria.
d)
Servizio di analisi:
deve consistere di locali separati per l'attesa, il
prelievo, le analisi chimico-cliniche e batteriologiche
nonché per il lavaggio ed il deposito del materiale,
l'archivio, e di servizi igienici.
e)
Complessi operatori (per le case di cura che ricoverano
ammalati chirurgici): un gruppo operatorio, costituito
da due sale operatorie, deve servire non più
di 100 posti-letto di malati chirurgici.
Altri elementi costitutivi indispensabili di ogni
complesso operatorio, per interventi chirurgici generali
o di specialità, sono:
un locale per la preparazione degli operandi;
un locale per la preparazione dei chirurghi e del
personale ausiliario;
un locale per il lavaggio e la sterilizzazione del
materiale chirurgico;
una sala gessi;
un locale per il risveglio e l'osservazione degli
operati;
un deposito per l'armamentario e per il materiale
di medicazione (collegato con la sterilizzazione);
uno spogliatoio per i medici;
uno spogliatoio per il personale ausiliario;
un locale per ricerche diagnostiche estemporanee;
servizi igienici;
un locale di raccolta per la biancheria usata ed i
rifiuti.
La larghezza e la lunghezza di ogni sala operatoria
non devono essere inferiori a m. 6.
f)
Gruppo parto (per le case di cura che svolgono attività
ostetrica):
deve compredere: due sale da parto, con adeguato numero
di locali per il travaglio, locali idonei per la prima
assistenza ai neonati, la preparazione del medico
e del personale ausiliario, il deposito di materiale.
Deve essere previsto un gruppo da parto ogni 40 posti-letto
di ostetricia, acusticamente isolato e ben collegato
con le degenze di ostetricia, con il gruppo operatorio
e con l'impianto di sterilizzazione.
g)
Locali e servizi per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme diffusive:
devono essere strutturati in stanze ad un letto con
ingresso separato da quello destinato agli altri ammalati,
con servizi igienici indipendenti e con zona filtro.
Art.21.
- Servizio di pronto soccorso.
La regione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art.
18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito
con legge 18 agosto 1974, n. 386, può chiedere
l'istituzione presso le case di cura private di un
servizio continuo di pronto soccorso, coordinato,
su prescrizione del piano regionale, con gli altri
presidi sanitari locali. Ciascuna casa di cura privata
è tenuta comunque ad assicurare le prime cure
a malati o feriti che necessitino di immediata assistenza,
disponendone poi, se del caso, il trasferimento mediante
autoambulanza ad un ospedale pubblico adeguato alle
loro esigenze assistenziali.
Art.22.
- Obblighi del titolare della casa di cura.
E' fatto obbligo ai titolari delle case di cura private
di: denunciare gli apparecchi radiologici esistenti
nelle case di cura private ai sensi dell'art. 195
del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,
n. 1265, e di chiedere la preventiva autorizzazione
per detenere sostanze radioattive comunque confezionate;
provvedere almeno una volta l'anno, ai sensi dell'art.
139 del regolamento generale sanitario (regio decreto
3 febbraio 1901, n. 45, modificato con regio decreto
6 dicembre 1928, n. 3112), alla generale disinfezione
o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché
alla loro manutenzione.
Art.23.
- Degenze.
Ogni
casa di cura deve essere articolata in unità
di degenza. L'unità di degenza, corrispondente
alla sezione ospedaliera, comprende un numero di posti-letto
non superiore a 30. Le unità di degenza debbono
essere aggregate fra di loro per branche affini (medicina
e specialità mediche, chirurgia e specialità
chirurgiche, etc.), in raggruppamenti, corrispondenti
alle divisioni ospedaliere, che devono comprendere
non meno di 50 e non più di 100 posti-letto,
ovvero non meno di 30 e non più di 80 per le
specialità. Nelle case di cura sanatoriali,
preventoriali o comunque esclusivamente destinate
al ricovero di forme morbose non acute, nonché
in altre ad indirizzo particolare (centri di recupero
e riabilitazione funzionale, climatiche, termali e
simili), il raggruppamento, corrispondente alla divisione
ospedaliera, deve comprendere non meno di 80 e non
più di 120 posti-letto. Ogni 30 posti-letto
devono essere previste almeno due camere ad un letto,
con annessi servizi igienici, per l'eventuale separazione
di ricoverati. Ogni unità di degenza deve comprendere
almeno: un locale di lavoro per il personale di assistenza
infermieristica; un locale per visita e medicazione;
un locale per il deposito delle padelle dotato di
smaltitoio;un locale per la distribuzione del vitto
con cucinetta; un locale di soggiorno; un ripostiglio
per il materiale di pulizia. E' consentito che non
più di due unità di degenza abbiano
in comune alcuni dei locali sopra menzionati (cucinetta,
ripostiglio, servizio igienico del personale). Ogni
raggruppamento di unità di degenza deve comprendere
almeno: un locale per la caposala, con annessi depositi
del materiale pulito e dei medicinali; una camera
per i medici con annesso servizio igienico; uno spogliatoio
per il personale di assistenza. In ogni caso deve
essere previsto in ciascun piano di degenza un locale
per la visita e medicazione, un locale per il personale
di assistenza con relativi servizi igienici, una cucinetta,
ed una sala per i visitatori e per il soggiomo degli
ammalati.
Art.24.
- Cartelle cliniche.
In ogni casa di cura privata è prescritta,
per ogni ricoverato, la compilazione della cartella
clinica, da cui risultino le generalità complete,
la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale,
l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici,
la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le
cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno
portare un numero progressivo ed le o consorziale
di igiene.
Art.25.
- Servizi generali.
Ogni casa di cura deve essere dotata dei seguenti
servizi generali:
a) Cucina:
comprende locali separati per ricevere e controllare
gli alimenti e le bevande, per la loro conservazione;
per la preparazione, cottura e confezione dei pasti,
per il lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei
carrelli.
Per il personale addetto devono essere disponibili
locali per gli spogliatoi e servizi igienici.
Le pareti devono essere ricoperte fino a m. 2 con
materiale lavabile, impermeabile e resistente alle
sollecitazioni meccaniche.
Devono essere installati adeguati impianti per la
captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione
e per la loro pronta eliminazione.
b) Lavanderia:
comprende locali ben aerati ed illuminati per la raccolta
e la cemita della biancheria e di altri effetti sporchi,
per il lavaggio, l'asciugatura, il rammendo, la stiratura,
il deposito della biancheria e degli altri effetti
puliti, il deposito per i detersivi ed il materiale
d'uso, nonché spogliatoi e servizi igienici
per il personale. I locali devono essere attrezzati
per la pronta captazione ed eliminazione di vapori,
polveri ed odori. E' consentito che la casa di cura
provveda a far eseguire il lavaggio di biancheria
non infetta da impianti esterni, purché questa
vi sia trasferita in sacchi impermeabili ed a chiusura
ermetica. Deve comunque essere previsto un locale
di deposito dei sacchi di biancheria sporca.
E' vietato far eseguire il lavaggio di biancheria
infetta presso impianti esterni. Questa deve essere
sempre bonificata e lavata presso la casa di cura.
c) Disinfezione e disinfestazione:
consta di locali destinati al trattamento degli effetti
personali e letterecci, della biancheria e in genere
dei materiali infetti, nonché al deposito dei
disinfettanti.
Il servizio deve essere dotato delle attrezzature
occorrenti per le operazioni di disinfezione e di
disinfestazione.
Deve essere assicurata una netta separazione tra zone
infette e zone non infette, le quali devono comunicare
tra loro esclusivamente tramite gli apparecchi di
trattamento. L'accesso alla zona infetta deve avvenire
attraverso apposito filtro, dofato di servizi igienici
per il personale.
d) Sterilizzazione:
devono essere previste due zone nettamente separate:
una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento
del materiale da trattare; l'altra al deposito ed
alla distribuzione del materiale sterile.
e) Servizio mortuario:
consiste di locali esclusi alla vista dei degenti
e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno,
destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione
delle salme, nonché ad eventuali riscontri
diagnostici anatomo patologici, ai sensi della legge
15 febbraio 1961, n. 83.
f) Servizio farmaceutico:
appositi locali devono essere destinati a deposito
dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del
materiale di medicazione e degli altri materiali di
competenza.
g) Assistenza religiosa:la direzione sanitaria provvede
ad assicurare il servizio di assistenza religiosa
per coloro che ne facciano richiesta.
Capitolo
IV - Personale
Art.26.
- Personale medico.
Il personale medico deve essere rapportato non soltanto
al numero dei posti-letto, ma anche alla qualità
e quantità delle prestazioni richieste, in
modo da assicurare una adeguata e continua assistenza
ai malati. Il regolamento interno della casa di cura
deve prevedere la dotazione di personale medico in
conformità ai criteri indicati nel comma precedente.
In tutte le case di cura deve essere previsto personale
medico con funzioni di diagnosi e cura, con rapporto
di lavoro dipendente, a tempo pieno o definito, almeno
nelle seguenti proporzioni: un medico dirigente responsabile
ed un medico con funzioni di aiuto per ciascun raggruppamento
di unità di degenza, corrispondente ad una
divisione ospedaliera, ed un medico con funzioni di
assistente per ogni unità di degenza. Resta
salvo il rapporto convenzionale previsto dal terzo
comma n. 1) dell'art. 28.
Art.27.
- Qualificazione del personale medico.
I medici, che dirigono raggruppamenti di unità
di degenza e che hanno la direzione del servizio di
analisi, o del servizio di radiologia, o del servizio
di anestesia e rianimazione, devono essere in possesso
della corrispondente idoneità nazionale a primario
ospedaliero, prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni
e integrazioni, oppure devono aver ricoperto posti
di primario prima dell'entrata in vigore del predetto
decreto oppure essere medici universitari.
Nel caso che i raggruppamenti comprendano unità
di degenza di più specialità, la idoneità
deve essere posseduta nella disciplina madre (ad es.:
idoneità a primario di chirurgia generale se
le unità di degenza sono a carattere ortopedico
e ostetrico).
I medici che hanno la direzione del servizio di radiologia
e del servizio di anestesia e rianimazione, devono
essere anche in possesso della relativa specializzazione.
I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche
devono possedere la relativa specializzazione. Sono
esonerati dal requisito dell'idoneità a primario
nella disciplina i medici che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto svolgono le funzioni
indicate nel primo comma del presente articolo, nonché
quelli che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130, con l'integrazione al primo
comma del servizio prestato nelle case di cura private.
Art.28.
- Regolamento dell'attività medica.
Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni,
i compiti e le responsabilità di ciascun medico,
nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo
cui vanno stabiliti i turni di servizio. La casa di
cura privata può instaurare rapporti convenzionali
con medici esterni. In tal caso, fermo restando l'obbligo
per la casa stessa di assicurare comunque con il proprio
personale medico una adeguata e continua assistenza
ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:
1) il tipo di rapporto convenzionale (saltuario, a
tempo parziale, etc.);
2) la durata del rapporto stesso;
3) la natura dell'attività professionale che
il medico convenzionale è tenuto a svolgere;
4) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato
per quanto concerne la diagnosi e la cura dei ricoverati,
in rapporto allè responsabilità dei
medici dipendenti;
5) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità
del medico convenzionato.
Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati
le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.
Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Art.29.
- Personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo,
ed amministrativo.
L'organico della casa di cura deve prevedere personale
sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo
in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario
deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva
per malato di 120 minuti nelle 24 ore. Essa deve comunque
essere tale da garantire nei due turni diurni la continua
presenza di almeno:
a) una caposala per ogni raggruppamento di unità
di degenza;
b) infermieri professionali - o, in mancanza generici
- nel rapporto di una unità ogni 10 posti-letto,
sempreché sia assicurata la presenza di almeno
un infermiere professionale ogni 30 posti-letto.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario
addetto ad un raggruppamento di unità di degenza
di ostetricia-ginecologia deve prevedere:
a) una ostetrica capo;
b) una ostetrica fino a 15 posti-letto ed una ostetrica
ogni 10 posti-letto in più;
c) puericultrici nella produzione di una ogni 5 culle
per neonato.
La dotazione organica del personale esecutivo deve
prevedere la continua presenza nei due turni diurni,
di una unità ogni 15 posti-letto. Per l'assistenza
ai neonati immaturi, deve essere prevista una adeguata
dotazione organica di vigilatrici di infanzia e di
infermieri professionali specializzati in pediatria,
in numero tale da assicurare un minimo di assistenza
pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle
24 ore. Nelle ore notturne deve essere garantita la
presenza di personale sanitario ausiliario ed esecutivo
nella proporzione di almeno un terzo delle unità
prescritte per il servizio diurno; deve comunque essere
presente almeno un infermiere professionale ogni 100
posti-letto a frazione.
Art.30.
- Personale medico del servizio di analisi.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e
nelle altre case di cura la cui recettività
non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto
un posto di medico dirigente del servizio di analisi
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o
definito. I competenti organi regionali, in sede di
autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del
presente decreto possono consentire - in relazione
alla natura dell'attività svolta ed al carico
di lavoro del servizio - che le case di cura, la cui
recettività sia inferiore a 150 posti-letto
affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio
di analisi ad un medico in possesso dei requisiti
di cui all'art. 27. In tutte le case di cura private
deve essere comunque previsto almeno un posto di medico
con funzioni di assistente addetto al servizio di
analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo
pieno o definito. Inoltre le case di cura private
con recettività superiore a 150 posti-letto
e, comunque quando il servizio di analisi estenda
la sua attività in particolari settori specialistici
o per conto terzi esterni, devono adeguare il proprio
personale a tali esigenze, prevedendo anche posti
in organico per biologi, chimici e fisici, oppure
rapporti convenzionali coi medesimi.
Art.31.
- Personale medico del servizio di radiodiagnostica.
Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e
nelle altre case di cura la cui ricettività
non sia inferiore a 150 posti-letto, deve essere previsto
un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica
con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o
definito. I competenti organi regionali, in sede di
autorizzazione all'apertura ai sensi dell'art. 2 del
presente decreto, possono consentire - in relazione
alla natura dell'attività svolta ed al carico
di lavoro del servizio - che le case di cura la cui
ricettività sia inferiore a 150 posti-letto,
affidino, mediante convenzione, la direzione del servizio
di radiodiagnostica ad un medico in possesso dei requisiti
di cui all'art. 27. In tutte le case di cura private
deve essere comunque previsto almeno un posto di medico
con funzioni di assistente radiologo per il servizio
di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente
a tempo pieno o definito. Deve essere assicurato il
servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.
Capitolo
V - Requisiti, attrezzature e servizi di unità
di degenza a carattere specialistico e di case di
cura ad indirizzo specialistico
Art.33.
- Pediatria.
Le camere di degenza devono avere la parete che le
separa dal corridoio prevalentemente vetrata in modo
da consentire la continua e completa sorveglianza
dei degenti. Le unità di degenza devono disporre
di spazi di soggiorno e svago, coperti e scoperti,
ad uso esclusivo dei bambini e proporzionati al loro
numero. Nell'unità di degenza pediatrica deve
realizzarsi la separazione fra divezzi e lattanti.
La superficie del posto-letto non deve essere inferiore
a 5 metri quadrati per stanze a più letti e
a 9 metri quadrati per stanze ad un letto (senza accompagnatore).
Anche quando sia prevista l'assistenza ai neonati
immaturi in appositi presidi di cure intensive, devono
essere sempre disponibili almeno due termoculle portatili
per l'eventuale immediato trasferimento alla più
prossima unità di cura intensiva per immaturi,
a mezzo di autoambulanze idoneamente attrezzate. Le
unità pediatriche devono essere dotate di adeguato
lactarium. Devono provvedersi gli apprestamenti necessari
per il pernottamento delle madri dei ricoverati di
età inferiore ai 6 anni e dei soggetti particolarmente
abbisognevoli dell'assistenza materna. Per i locali,
per i serramenti, per gli impianti e per gli arredi
devono essere adottate misure di sicurezza per evitare
incidenti dovuti all'imprudenza dei bambini.
Art.34.
- Ostetricia.
In tutte le case di cura provviste di unità
di degenza di ostetricia deve essere istituito un
servizio con degenza di assistenza neonatale.
Art.35.
- Case di cura sanatoriali.
Le case di cura sanatoriali devono essere ubicate
in località con idonee caratteristiche climatiche
e riparate dai venti dominanti; gli edifici devono
essere ampiamente soleggiati.La superficie totale
dell'area non deve essere inferiore a 200 metri quadrati
per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere prevalentemente
destinata a parco alberato, accessibile ai ricoverati.
Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno,
refettori, balconi e verande accessibili anche agli
ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.
Le case di cura per forme polmonari ed extrapolmonari
devono assicurare una netta separazione tra i due
settori.
Art.36.
- Case di cura preventoriali e preventori vigilati.
I preventori vigilati, per minori fino a 12 anni e
adolescenti dai 12 ai 18 anni, devono avere sede in
località con adatto clima e riparata dai venti
dominanti, e la superficie totale dell'area non deve
essere inferiore a 200 metri quadrati per posto-letto.
L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata
prevalentemente a campi di gioco, zone erbose e zone
alberate. Le camere di degenza, distinte per classi
di età e, oltre i 6 anni di età, per
sesso, devono essere integrate da adeguate stanze
di soggiorno e ricreazione, da refettori, da sala
visita, da aule scolastiche con la attrezzatura e
con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti
in materia. Devono essere assicurate consulenze per
le più comuni specialità e devono essere
disponibili le relative attrezzature diagnostiche
e terapeutiche.
Art.37.
- Case di cura neuropsichiatriche.
Le case di cura neuropsichiatriche devono disporre
di una superficie totale dell'area non inferiore a
200 metri quadrati per posto-letto, di cui almeno
100 metri quadrati non coperti da costruzioni, per
attività sportiva, viabilità, parcheggi
e verde. Le case di cura neuropsichiatriche devono
possedere: locali ed attrezzature per la raccolta
e la elaborazione dei dati necessari ai fini psico-medico-sociali;
locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico
e per gli interventi psicoterapeutici individuali
e di gruppo; strutture da adibire per i trattamenti
di «ospedale diurno» e di «ospedale
notturno» in collegamento funzionale con le
attività ambulatoriali ed i servizi extraospedalieri
socio-sanitari e di igiene mentale. Il laboratorio
di analisi deve essere attrezzato per le ricerche
chimico-cliniche, ematologiche, microbiologiche e
sierologiche peculiari della specialità. Le
case di cura devono disporre tra l'altro dell'attrezzatura
necessaria per gli esami di neurofisionatologia con
apparecchi per elettroencefalografia, elettrodiagnostica
ed elettroterapia.
Devono essere assicurate le consulenze per le più
comuni specialità e devono essere disponibili
le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
Ai fini del ricovero dei pazienti che rientrano nell'art.
1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nell'art.
4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, le case di cura
devono essere anche in possesso dell'autorizzazione
e dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.
Le principali strutture della casa di cura neuropsichiatrica
debbono essere adatte a consentire la vita giornaliera
degli infermi in un adatto clima di sociopsicoterapia
e secondo un sistema di comunità terapeutica.
La separazione dei sessi, che deve essere prescritta
nei locali di ricovero, di trattamento e di riposo,
deve essere evitata negli altri ambienti comunitari.
Devono essere previsti locali ed attrezzature, oltre
a quelli destinati ai servizi generali ed a quelli
sopracitati: per i trattamenti terapeutici intensivi;
per la sociopsicoterapia; per la ludoterapia; per
la terapia occupazionale; per il servizio di assistenza
sociale.
Art.38.
- Adeguamento dei servizi generali e dei servizi di
diagnosi e cura per particolari tipi di case di cura.
I competenti organi regionali, in sede di autorizzazione,
ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono
consentire alle case di cura private la cui recettività
sia inferiore ai 100 posti-letto deroghe alle prescrizioni
del presente decreto per quanto concerne i servizi
di diagnosi, cura e degenza ed i servizi generali.
Tali deroghe, aventi il fine di adeguare e dimensionare
i predetti servizi e le relative attrezzature alla
peculiare attività delle singole case di cura,
tenuto anche conto della ricettività, debbono
comunque garantire la piena idoneità della
casa di cura a svolgere le proprie funzioni assistenziali.
Le deroghe possono riguardare:
a) il servizio di radiodiagnostica (art. 20, punto
b);
b) il servizio analisi (art. 20, punto d);
c) il servizio mortuario (art. 22, punto e).
I competenti organi regionali possono, in via eccezionale,
e per un periodo di tempo predeterminato in relazione
alle disponibilità idriche locali, autorizzare
deroghe alla dotazione idrica giornaliera prevista
dall'art. 6, la quale comunque, non può in
alcun caso, scendere al di sotto dei 150 litri.
Capitolo
VI - Requisiti necessari per l'esercizio della funzione
di «direttore sanitario responsabile»
Art.39.
- Requisiti direttore sanitario di case di cura di
oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle case di
cura private dotate di oltre 150 posti-letto, al quale
è vietata ogni attività di diagnosi
e cura nella casa di cura stessa ai sensi dell'art
53, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n.
132, deve possedere uno dei seguenti requisiti:
idoneità nazionale a direttore sanitario ospedaliero
conseguita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e successive modificazioni,
ovvero inclusione nell'elenco previsto dall'art. 126,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
stesso, per i sanitari che alla data di entrata in
vigore del decreto prestassero servizio di ruolo come
direttore sanitario in ospedali pubblici in qualsiasi
categoria ovvero avessero conseguito la relativa idoneità
in concorsi espletati a termini del regio decreto
30 settembre 1938, n. 1631 e della legge 9 agosto
1954, n. 653; medico provinciale di ruolo del Ministero
della Sanità o delle regioni con anzianità
di servizio di almeno 5 anni; ufficiale sanitario
di ruolo di comuni non oltre 100.000 abitanti ovvero
per incarico (sempre di comuni non oltre 100.000 abitanti)
con anzianità di servizio di almeno 5 anni;
vice direttore sanitario di ospedale regionale o provinciale
di ruolo ovvero con anzianità di servizio di
5 anni quale incaricato; aiuto od assistente di ruolo
di istituto universitario di igiene con almeno cinque
anni di servizio; ispettore sanitario d'ospedale regionale
o provinciale di ruolo o incaricato con 5 anni di
anzianità di servizio purché provvisto
della libera docenza o specializzazione in igiene
o in igiene e tecnica ospedaliera o in igiene e medicina
preventiva. Sono esonerati dal requisito dell'idoneità
a direttore sanitario i medici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto svolgono le funzioni
indicate nel primo comma del presente articolo nonché
quelli che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla
legge 18 aprile 1975, n. 148, con la integrazione
della previsione del servizio prestato nelle case
di cura private.
Art.40.
- Requisiti direttore sanitario di case di cura di
non oltre 150 posti-letto.
Il direttore sanitario responsabile delle case di
cura private dotate di non oltre 150 posti-letto,
al quale non è vietata attività di diagnosi
e cura nella casa di cura stessa, deve possedere almeno
uno dei requisiti seguenti:
1) idoneità regionale a vice direttore ospedaliero
conseguita ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dall'art.
5 della legge 18 aprile 1975, n. 148, ovvero inclusione
nello specifico elenco di cui all'art. 126 del decreto
del Presidente della Repubblica citato;
2) specializzazione in igiene ed in igiene e tecnica
ospedaliera od in igiene e medicina preventiva;
3) anzianità di servizio di almeno 3 anni in
un ospedale od in una casa di cura con funzioni di
direttore sanitario;
4) anzianità di servizio di almeno 3 anni nelle
funzioni di cui al precedente art. 39.
Art.41.
- Assenza o impedimento direttore sanitario.
L'amministrazione della casa di cura privata è
tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca
nelle funzioni il direttore sanitario responsabile,
in caso di sua assenza o impedimento, ed a comunicarne
il nominativo al medico provinciale.
Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti
di cui al precedente art. 40.
Art.42.
- Divieti - Incompatibilità.
Non è consentito svolgere le funzioni di direttore
sanitario responsabile in più di una casa di
cura con 100 o più posti-letto, ovvero in più
di due quando ciascuna di esse sia dotata in un numero
di posti-letto inferiore a 100.
La funzione di direttore sanitario è incompatibile
con la qualità di proprietario, socio o azionista
della casa di cura.
Capitolo
VII - Norme finali e transitorie
Art.43.
- Richiamo legislativo.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si richiamano
- in quanto applicabili - la normativa sulle costruzioni
ospedaliere, nonché le altre disposizioni legislative
in materia ospedaliera.
Art.44.
Termine adeguamento norme. Le case di cura private
devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente
decreto entro 8 anni dalla data di pubblicazione del
decreto stesso a pena di revoca di autorizzazione.
Fino all'emanazione di nuove norme sull'edilizia ospedaliera
pubblica, le statuizioni contenute nei precedenti
articoli 5 e 10 e quelle di cui agli articoli 35,
primo e secondo comma; 36 primo comma; 37, primo comma,
non si applicano alle case di cura autorizzate alla
data di pubblicazione del presente decreto.
|